Testamento biologico, odg approvato dal Circolo8 Torino
ORDINE DEL GIORNO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
approvato all’unanimità dall’Assemblea del Circolo Territoriale del PD della Circoscrizione 8 di Torino
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Il Circolo Territoriale della Circoscrizione 8 del Partito Democratico di Torino,
CONSIDERATO:
• che la normativa sul testamento biologico ha trovato molti ostacoli sulla sua strada fin dalla proposta di legge del Senatore Ignazio Marino.
• che la vicenda del "caso Englaro" e il suo epilogo hanno acceso i riflettori sulla lacuna legislativa sistente nel nostro Paese
• che bisognerebbe considerare il tema del "testamento biologico" come estensione del diritto ll’autodeterminazione del malato, del diritto cioè di partecipare coscientemente alle scelte che riguardano la propria salute e la malattia in ogni fase, da quella iniziale fino a quella finale. tale diritto ella persona è da considerare inalienabile e il testamento biologico deve essere un’espressione di questo diritto.
• che la legge italiana con l’obbligo del "Consenso informato alle cure", sancisce il diritto per ogni aziente di conoscere la verità sulla propria malattia e il diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte. Che l’art. 32 della Costituzione ammette il rifiuto di cure o l’interruzione del rattamento per chi è in stato vegetativo permanente.
che esistono, nella cultura occidentale, ampie e diffuse legislazioni e/o giurisprudenze sul tema, che iassumiamo brevemente:
STATI UNITI D’AMERICA: è la nazione che ha regolamentato per prima, con il "Patient self determination Act", risalente al 1991, il Testamento biologico o Testamento di vita (living will) a conclusione di un lungo confronto iniziato negli anni ’70 nelle Corti Supreme di vari Stati. In questa azione nutrizione e idratazione sono considerati trattamenti sanitari e non mezzi per il mantenimento della vita; il paziente cosciente e capace può rifiutare ogni tipo di trattamento anche e di sostegno vitale; se non è cosciente o in grado di intendere e volere va rispettato il suo rifiuto di essere curato se espresso e documentato in condizioni di capacità. Anche qui è presente la figura
del "fiduciario" che si esprime sulle scelte terapeutiche da seguire.
EUROPA: non esiste ancora una disciplina sul testamento biologico recepibile dagli Stati membri, alcuni dei quali comunque hanno adottato autonomamente normative in materia. Tra questi ricordiamo il BELGIO in cui oltre ad essere prevista l’eutanasia viene riconosciuta anche la ossibilità di predisporre un testamento biologico con dichiarazione anticipata di trattamento.
DANIMARCA: che possiede una legge sul "living will" con la quale è stata istituita una Banca dati elettronica che custodisce le direttive anticipate presentate dai cittadini. In caso di malattia incurabile o di grave incidente, i danesi che hanno depositato il testamento medico, documento che ogni edico è tenuto a rispettare, possono chiedere e ottenere l’interruzione delle cure e dei trattamenti.
FRANCIA: una legge del 2005 regolamenta la materia, la quale riconosce il principio del rifiuto dell’accanimento terapeutico e del mantenimento in vita artificiale del paziente. E’ riconosciuta la figura del fiduciario, da consultare nel caso il paziente sia incapace di esprimere le proprie volontà.
GERMANIA: manca una norma specifica, ma il testamento biologico trova attuazione nella pratica e conferma nella giurisprudenza. Se non c’è volontà scritta decide il Giudice tutelare.
INGHILTERRA: il "living will" è riconosciuto fin dal 1993 da una consolidata giurisprudenza. OLANDA: è stato il primo paese al mondo che nel 2001 ha modificato il proprio Codice Penale per rendere legali sia l’eutanansia sia il suicidio assistito dal medico sia il testamento biologico.
SPAGNA: perfino la cattolicissima Spagna ha introdotto le norme sulle dichiarazioni anticipate di volontà contenute in una più ampia legge sui diritti dei pazienti entrata in vigore nel 2003.
In ITALIA non esiste niente di tutto questo. Secondo la proposta di legge del Senatore Ignazio Marino la dichiarazione del testamento biologico presume che chi esprime le proprie disposizioni sia "nel pieno delle facoltà mentali e in totale libertà di scelta"; il suo contenuto prevede che in caso di alattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante, o di malattie che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di elazione, il dichiarante possa scegliere di sottoporsi ad alcun trattamento terapeutico nè ad idratazione ed alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità all’alimentazione autonoma.
TUTTO CIO’ CONSIDERATO, SI RIVOLGE AGLI ALTRI CIRCOLI TERRITORIALI, ALLE ASSEMBLEE CITTADINE, PROVINCIALI e REGIONALE DEL PIEMONTE PER PROMUOVERE AD OGNI LIVELLO LA DISCUSSIONE SUL TEMA
E PER ESPRIMERE le proprie considerazioni sulla "libertà di scegliere" di ogni cittadino italiano, il quale deve essere consapevole che nella medicina del terzo millennio anche chi è curato ha un ruolo attivo da svolgere.
Che i principi enunciati dal nostro ordinamento legislativo partono dal presupposto che l’individuo abbia adeguata consapevolezza di cosa significhi morire ed accettare la morte come evento naturale.
PROMUOVERE la discussione in seno alla Società e ancor prima nel Partito stesso, sui problemi della buona morte", della diminuzione delle sofferenze del malato terminale e dell’accanimento terapeutico tanto comune e non raramente futile;
ESPRIMERE la propria posizione sulla volontà anticipata del paziente, con la quale egli potrà influenzare le decisioni su alcune procedure terapeutiche che possono sembrare inutili anche perché destinate all’insuccesso. Le disposizioni in materia potranno tutelare non solo la volontà, ma anche la dignità del cittadino negli ultimi momenti di vita. Egli dovrà poter decidere in anticipo e con consapevolezza se è meglio godere di una buona morte piuttosto che di una tribolata vita da disabile inconsapevole e con tante sofferenze per sè e per la propria famiglia. Le cure palliative diventeranno così sempre più rilevanti e con contenuti etici significativi.
CONCORDARE nel riconoscere la morte come il naturale limite al frenetico attivismo della vita, che non può durare in eterno. Il modello kantiano della morte prevede che la persona non debba essere trattata come oggetto, in primo piano devono essere posti l’autonomia della persona, la dignità, il rispetto, i diritti; la decisione deve essere autonoma in presenza di libertà e ragionamento ed essa deve essere rispettata in ragione della dimensione spirituale della vita. La bioetica si è sviluppata circa 50 anni fa anche con l’obiettivo di difendere i diritti del paziente dal paternalismo della medicina; è la ricerca dei criteri che consentono all’uomo di gestire adeguatamente la propria libertà.
E INOLTRE PER IMPEGNARE il Partito Democratico del Piemonte, in ogni sua articolazione,
• a divulgare una compiuta informazione verso i cittadini, gli iscritti e i militanti, affinché acquisiscano e diffondano sempre maggiore consapevolezza sul diritto di reinserire la morte nella vita umana, perseguendo la volontà del morire e del vivere, fortemente minacciata dalla iper-specializzazione della medicina; sul diritto di considerare e di non confondere tra loro la qualità della vita, la qualità delle cure e la qualità del morire.
• a sostenere, nel Partito Democratico Nazionale e nel dibattito parlamentare, i principi espressi nella mozione 1-00087 presentata durante la 146^ seduta del Senato il 10 febbraio 2009 dalla Senatrice Finocchiaro e altri, riconoscendone l’equilibrio, la seria articolazione, il rifiuto di ogni posizione strumentalmente ideologica con il chiaro obiettivo di giungere alla miglior definizione di una legislazione sul fine-vita, nell’interesse esclusivo del Popolo italiano.
A nome del Circolo Territoriale PD della Circoscrizione 8 di Torino,
Matteo Franceschini Beghini
Coordinatore di Circolo





