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Gioco d’azzardo, la Giunta Regionale approva disegno di legge per il contrasto
La Giunta regionale ha approvato oggi, su proposta degli assessori regionali alla Sanità, Antonio Saitta, e all’Istruzione, Gianna Pentenero, il disegno di legge per il contrasto al gioco d’azzardo patologico annunciato nelle scorse settimane.
In Italia il fenomeno del gioco d’azzardo è rilevante, come si desume dalle statistiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS) relative alla quantità di denaro giocato. Il fatturato del gioco in Italia nell’anno 2011 è stato di 79,9 miliardi, di 86 miliardi nel 2012 e e 84,7 miliardi nel 2013.
La spesa degli italiani negli ultimi anni si attesta a poco meno di 90 miliardi: in pratica è come se ogni italiano spendesse 1400 euro all’anno per tentare la fortuna. L’impatto sul PIL è passato dal 1,6% del 2001 al 6,5% del 2013, raggiungendo quasi l’equivalente del costo complessivo del Servizio sanitario nazionale. L’ Italia ha, in assoluto, la più alta densità di slot- machine di ogni tipo: 1 ogni 143 abitanti. La stima di persone con problematiche da gioco d’azzardo patologico (GAP) è estremamente difficile, a causa della variabilità dei criteri diagnostici e del non riconoscimento del problema da parte dei soggetti coinvolti. Il disturbo da gioco d’azzardo patologico rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità;
“In Piemonte – dice l’assessore Antonio Saitta– la raccolta ha raggiunto 5,1 miliardi nel 2012, per stabilizzarsi a 5 miliardi nel 2013. A questi costi vanno associati i costi sociali legati all’impatto sulle famiglie, gli interessi economici da parte delle criminalità (usura, riciclaggio di denaro, irretimento dei giocatori, gestione del gioco illegale) ed i possibili reati commessi dai giocatori patologici stessi ( come ad esempio i reati di falsificazione, frode, furto, appropriazione indebita); i costi sanitari della presa in carico per la cura dei giocatori; i costi derivanti dall’impatto negativo sull’economia e sul mondo del lavoro Il fenomeno del gioco d’azzardo interessa il mondo giovanile, nonostante sia espressamente vietato ai minori di anni 18: la prevalenza del gioco d’azzardo patologico è stata stimata in circa l’8% nella popolazione tra i 15 e i19 anni. Se in Italia la stima dei giocatori d’azzardo patologici varia dallo 0,5% al 2,2% (dati Ministero della Salute), in Piemonte i casi conclamati e quindi presi in carico dai servizi che in ogni Azienda sanitaria si occupano delle dipendenze sono in prevalenza uomini, con una media di soggetti a rischio più alta di quella nazionale: nel 2013 sono stati trattati, presso i Servizi per la cura delle Dipendenze (Ser.D) del Piemonte, 1234 soggetti per gioco d’azzardo patologico.”
“Negli ultimi anni – sottolinea l’assessore all’Istruzione Gianna Pentenero – sono state diverse le iniziative promosse dalla Giunta e dal Consiglio regionale per sensibilizzare la popolazione del Piemonte su queste tematiche, penso ad esempio ai progetti di prevenzione della salute ed educazione delle giovani generazioni che hanno riguardato almeno ottomila studenti piemontesi. Il ddl regionale nasce però dalla necessità di un intervento più strutturale che consenta a tutti i soggetti interessati, a vari livelli, di coordinarsi e di agire in un quadro meglio definito, anche per migliorare l’efficacia degli interventi. Tra le diverse azioni da mettere in atto, il disegno di legge regionale parla anche di azioni di informazione rivolte ai genitori e alle famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line, i cui utenti sono spesso adolescenti non consapevoli dei rischi implicati in giochi che prevedono l’uso di denaro. Ciò che mi auguro è che gli stessi ragazzi diventino presto promotori verso i propri coetanei di azioni di dissuasione nei confronti del gioco d’azzardo”.
Obiettivi e azioni del DDL
Il disegno di legge varato oggi dalla Giunta sarà sottoposto all’esame del Consiglio delle Autonomie locali e successivamente del Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Gli obiettivi e le azioni sono:
- contrastare sul nostro territorio le dipendenze da gioco patologico (Gap) attraverso il trattamento terapeutico ed il recupero dei soggetti che ne sono affetti ed il supporto delle loro famiglie nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria
- prevenire l’insorgere di patologie da Gap attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, comunicazione, strutturate sull’intero territorio piemontese con continuità, tra le quali rientra la estensione del numero verde regionale ad un servizio specifico di primo ascolto, assistenza e consulenza telefonica
- sostenere con un supporto amministrativo le Amministrazioni comunali del Piemonte
- formare i soggetti coinvolti: giocatori, famiglie, gestori delle sale gioco.
Il disegno di legge disciplina, agli articoli 1, 2 e 3, finalità, definizioni e destinatari.
Negli articoli 4,5,6,7 e 9 sono definite le azioni di competenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi della legge: Regione, amministrazioni comunali, aziende sanitarie, associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e soggetti di tutela dei consumatori.
L’articolo 8, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, pone dei divieti relativi alla collocazione degli apparecchi per il gioco d’azzardo e alla pubblicità dei locali che li prevedono.
È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza percorribile di 500 metri da:
- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- luoghi di culto
- impianti sportivi
- ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario
- strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori
- istituti di credito e sportelli bancomat
- esercizi di compravendita oggetti preziosi ed oro usati
L’art. 9 disciplina altresì le modalità di apertura ed esercizio dell’attività: le aperture delle sale gioco e le sale scommesse sono assoggettate ai vincoli ed agli obblighi dettati dagli indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Attualmente, tali indirizzi e criteri sono contenuti nel testo coordinato della D.G.R. 85-13268 dell’8..02.2008.
Gli articoli 10 e 11 stabiliscono le sanzioni amministrative e le norme transitorie.





