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VIDEO – L’intervento di Andrea Giorgis sulla Legge Elettorale

Presidente,
Onorevoli Colleghe, Onorevoli Colleghi,
Governo,

a ridosso della scadenza della legislatura, in spregio alle prescrizioni della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, avete deciso di riproporre (e di imporre con forzature inaccettabili) la riforma del Premierato attraverso la riscrittura della legge elettorale e in particolare attraverso: l’introduzione di un premio fisso di 35 senatori e 70 deputati alla coalizione che supera il 42%, l’abolizione dei collegi uninominali, l’ulteriore estensione delle liste bloccate e l’indicazione del capo della coalizione.

Si tratta di un progetto di legge che solleva numerosi di dubbi di legittimità e di merito e che delinea un modello di democrazia imperniato sulla investitura “diretta” del capo e sulla concentrazione in esso di un enorme potere.

L’attribuzione di un premio fisso di circa il 18% dei Parlamentari alla coalizione che consegue almeno il 42 % dei voti, può infatti trasformare una minoranza politica – che in presenza di un forte astensionismo può essere rappresentativa di una esigua parte del corpo sociale – in una maggioranza parlamentare in grado di eleggere gli organi di garanzia a partire dal Presidente della Repubblica, senza dover ricercare un accordo con le altre forze politiche, come prescrive la Costituzione e come richiede la natura stessa di un organo di garanzia chiamato a garantire l’unità del Paese e la primazia dei principi costituzionali.  

A questo proposito vorrei sottolineare che l’attacco alla forma di governo parlamentare e il tentativo di trasformare il ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica non sta avvenendo solo attraverso proposte di riforma costituzionali e legislative: non ricordo infatti sia mai accaduto che la seconda carica dello stato abbia ipotizzato o auspicato, in interviste o dichiarazioni pubbliche, che il Presidente del Consiglio in carica, dopo essere stato rieletto come capo di una coalizione, sia poi eletto dalla sua maggioranza parlamentare alla carica di Presidente della Repubblica.

Come se fosse possibile e normale transitare dalla carica e dalla funzione più politica che il nostro ordinamento conosce, quella appunto di Presidente del Consiglio, alla carica e alla funzione più di garanzia, quella del Presidente della Repubblica, senza mettere a rischio la stessa natura di garanzia di quest’ultima, esenza trasformare cosi di fatto la forma di governo parlamentare (descritta e prescritta dalla nostra Costituzione).

Talvolta, come si dice, la carica fa l’uomo, ma più spesso è l’uomo o la donna che fanno la carica, al di là delle attribuzioni formali e delle connesse prerogative.

Tornando al testo della riforma in esame. L’abolizione dei collegi uninominali e l’estensione delle liste bloccate per l’attribuzione di tutti i seggi, sia di quelli assegnati nei c.d. “collegi plurinominali” con criterio proporzionale, sia di quelli assegnati come premio e inseriti in una lista nazionale complessiva (che soltanto in apparenza viene frazionata in liste circoscrizionali) priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, e lo priva anche della possibilità di conoscere compiutamente quali siano davvero i candidati che, con il proprio voto, concorrerà ad eleggere (in palese contrasto con quanto prescritto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.1/2004 e n.37/2017).

Altrettanto irragionevole è la previsione di una soglia di sbarramento “variabile” e dipendente dal risultato di altre liste della coalizione: una soglia dunque incerta e non conoscibile ex ante che rischia di penalizzare in maniera del tutto ingiustificata il principio di rappresentatività, ben potendo essere esclusa una lista che raggiunge il 2.5% o più se nella sua stessa coalizione vi è un’altra lista che non supera il 3% ma consegue più voti; mentre una lista che consegua poco meno o poco più dell’1% potrebbe conseguire seggi se nella sua coalizione non vi sono altre liste che non hanno raggiunto il 3%.

Di dubbia legittimità è inoltre la previsione che esclude i voti ottenuti dalle liste che non hanno raggiunto la soglia del 3% e non sono risultate le prime escluse, anche dal computo dei voti utili alla coalizione (per la conquista del premio): ciò potrebbe infatti determinare l’attribuzione del premio alla coalizione che ha ottenuto meno voti complessivi, in palese contraddizione con la logica stessa del premio di coalizione.

Diversi auditi hanno poi evidenziato come l’attribuzione del premio nazionale al Senato appaia in contrasto con la previsione di cui all’art.57 Cost, che prevede che il Senato sia eletto su base regionale.

Del tutto irragionevoli e contrarie al principio di rappresentatività appaiono altresì le nuove disposizioni sui collegi e sulle modalità di voto degli italiani all’estero. Cosi come la ridefinizione del collegio uninominale di Bolzano. E del tutto irragionevoli e contrarie al principio della pari opportunità tra donne e uomini prescritto dall’art.51 Cost., sono altresì le disposizioni sulla composizione dei due listoni premio e quelle sulle pluricandidature, per non dire della ipotesi, che alla Camera fu bocciata e che ora avete riproposto qui in Senato, della sostanziale abrogazione della norma antidiscriminazione che dovrebbe garantire che nessun genere possa essere rappresentato nelle liste (in posizione eleggibile) in misura inferiore al 40%. Parimenti gravi, in questa stessa prospettiva, appaino le modifiche apportate al sistema di elezione dei deputati e dei senatori spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in cui non è prevista alcuna clausola di garanzia dell’equilibrio di genere, ma si prevede che le donne candidate possano aggiungere il cognome del marito, in contrasto con le recenti modifiche legislative in materia di formazione delle liste delle elettrici e degli elettori, che hanno eliminato tale anacronistico requisito.

Ma una particolare attenzione, prima di concludere, vorrei dedicarla alla disposizione che più evidenzia l’essenza di questa irresponsabile proposta di legge e l’obiettivo che essa persegue di introdurre una sorta di premierato di fatto: è la disposizione che prescrive che ogni coalizione o lista indichi espressamente, a pena di inammissibilità, il “nome e cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio”.

Anche se viene successivamente specificato che “restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica” ai sensi dell’art.92 Cost., e anche se nessuna legge elettorale potrebbe legittimamente produrre i medesimi effetti della riforma costituzionale del Premierato (che al momento è finita su un binario morto), pare difficile non scorgere nel combinato disposto di questa disposizione con quella sul premio di coalizione, il tentativo di superare di fatto la forma di governo parlamentare e ridurre la partecipazione democratica alla scelta del capo al quale conferire più “pieni” poteri.

Insomma: dalla primazia del Parlamento e del pluralismo alla primazia del Governo e dell’uno/a.

Avete detto che con la riforma i cittadini saranno però più sovrani, avranno più potere, perché potranno appunto scegliere il Presidente del Consiglio.

Io credo che sia esattamente il contrario e che la riforma certifichi non solo la fine della centralità del Parlamento (che già oggi, com’è noto, appare profondamente incrinata) e il superamento della forma di governo parlamentare ma l’esplicita e definitiva rinuncia alla costruzione dell’unità dal basso, attraverso il protagonismo organizzato dei cittadini.

Una rinuncia (alla fatica della mediazione e alla fatica dell’organizzazione della partecipazione critica) che finisce, in un contesto plurale, con il ridurre, anziché ampliare, il potere politico dei cittadini e la loro possibilità di partecipare sostanzialmente e quotidianamente alla determinazione dell’indirizzo politico, e al tempo stesso finisce con il rendere le istituzioni politiche non solo meno plurali, meno rappresentative e quindi meno democratiche ma anche più deboli.

L’investitura “diretta” del capo del governo (e della sua maggioranza) rischia infatti di incentivare pratiche populiste e demagogiche che, nell’immediato, possono dare l’impressione di sopperire alle difficoltà della frammentazione politica e della partecipazione organizzata, ma alla fine si dimostrano incapaci di conferire alle istituzioni quella forza e quella legittimazione di cui necessitano per governare davvero le dinamiche economiche e sociali ed orientarle al “pieno sviluppo della persona” e all’”effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Per queste ragioni proponiamo di deliberare, ai sensi dell’art.93 del Regolamento, di non procedere all’esame del presente disegno di legge.